Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 412 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 97 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente. «In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli:
tolto: a) promozioni per merito di guerra;
tolto: b) avanzamenti per merito di guerra. Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali che durante lo svolgimento di operazioni belliche abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando del grado superiore. I secondi sono riservati a qualunque ufficiale che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione o allo svolgimento delle azioni di guerra. Le promozioni per merito di guerra si effettuano senz'altro con anzianita', del nuovo grado dal fatto che determino' la proposta (o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in piu' azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta ed in ogni caso non posteriore alla cessazione dell'attivita' bellica. L'avanzamento per merito di guerra e' concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari ad 1/3 per gli ufficiali generali e superiori e ad 1/5 per gli ufficiali inferiori del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiale in servizio permanente) o della consistenza effettiva nel ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo). L'ufficiale interessato assumera' a tutti gli effetti la stessa anzianita' del pari grado che immediatamente lo verra' a seguire. Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso, ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli. Ove la proposta per promozione per merito di guerra non riporti il giudizio favorevole delle competenti autorita' potra' essere esaminata - ad iniziativa delle autorita' stesse - per l'avanzamento straordinario per merito di guerra. Qualunque sottufficiale di carriera, di grado non inferiore a sergente maggiore, puo' essere nominato sottotenente in servizio permanente effettivo per merito straordinario di guerra, nel ruolo di appartenenza. Qualunque sottufficiale non di carriera puo' essere nominato sottotenente di complemento per merito di guerra. L'anzianita' nel grado di sottotenente sara' stabilita analogamente a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo. I giudizi che le autorita' sono chiamate a dare sulle proposte di promozione, avanzamento e nomine per merito di guerra non dovranno essere motivati. Le promozioni di cui al presente articolo si effettuano anche quando non esista la vacanza nel grado superiore; precedenza, causata da dette promozioni e' assorbita al verificarsi della prima vacanza».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art25 · fonte del testo