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Nell'art. 40 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' soppresso il comma aggiunto dall'art. 1 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 900. Tuttavia, gli ufficiali gia' inscritti sul quadro di avanzamento in forza della disposizione predetta, potranno conseguire la promozione quando si verifichi il loro turno, e sempre che siano confermati idonei all'atto della formazione dei quadri successivi.

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art29 · fonte del testo