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Le proposte inoltrate ai sensi degli articoli 18 e 26 delle norme approvate con il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297 e sulle quali la Commissione superiore di avanzamento abbia gia' espresso parere favorevole alla data del 31 maggio 1940-XVIII, potranno avere regolare corso, in conformita' delle preesistenti disposizioni, qualora il Ministro ritenga di associarsi al parere della Commissione stessa. La norma suddetta sara' applicata altresi' alle proposte inoltrate ai sensi degli articoli 97 e 98 delle predette norme, purche' riferentisi a fatti bellici interiori al 31 marzo 1939-XVII.
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
