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L'art. 26 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «Potra' farsi luogo, su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che, oltre a possedere eccezionali qualita' culturali, militari e professionali, cosi' da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbiano compiuto imprese di volo che abbiano dato lustro all'Arma e alla Nazione. Le proposte per le promozioni per merito straordinario Sono fatte a Sua Maesta' il RE IMPERATORE con particolareggiata relazione da parte del Ministro per l'aeronautica. Tali promozioni che decorreranno sempre dalla data del decreto avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto dalla presente legge purche' l'ufficiale sia compreso nel primo quarto (se ufficiale generale o superiore) o nel primo sesto (se di altri gradi) del ruolo organico in vigore del rispettivo grado calcolandosi come unita' l'eventuale frazione. Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nell'aliquota di cui sopra verra' spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianita' di grado dell'ufficiale the verra' a seguirlo immediatamente».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
