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L'art. 27 delle norme approvate con R. decreto-legge 23 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianita' ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianita' qualunque promozione disposta per altro titolo: - una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianita' al grado di capitano; - una, per ogni promozione ad anzianita' al grado di maggiore; - due, per ogni promozione ad anzianita' al grado di tenente colonnello».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art8 · fonte del testo