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La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella A annessa alla presente legge e' conferita a magistrati di Cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3. Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta tabella A sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di corte di appello. Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella A e' modificata la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 25 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;884~art1 · fonte su Normattiva