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I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data gia' si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di Cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008
