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L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 1.48, della legge comunale e provinciale 6 abrogate e sostituito dal seguente: "Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa Giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1965 al 13 ottobre 2000
