Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, della l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.), nella parte in cui include nelle fattispecie di litispendenza, fonte di incompatibilità, le cause di lavoro, in quanto spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare gli artt. 3 e 51 Cost., statuendo il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; nonché degli artt. 6 e 7, l. n. 154 del 1981, in quanto il rilievo assolutamente preminente che nella questione in esame ha l'art. 9-bis, d.P.R. n. 570 del 1960, determina l'impertinenza delle censure mosse alle disposizioni impugnate. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23 aprile 1981, n. 154, nonché dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n. 1257. I primi due articoli vengono censurati in quanto non estendono alle Regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale; ma tali norme non sono direttamente applicabili al giudizio principale, retto dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962, rispetto al quale l'impugnazione viene prospettata solo di riflesso, non essendo dato comprendere la portata della censura pertanto trattandosi di mera riproposizione di questione già dichiarata inammissibile con sentenza n. 1131 del 1988, va emessa a riguardo pronuncia di manifesta inammissibilità.
Art. 3 cost. · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art7 · fonte su Normattiva