Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1949 al 22 dicembre 2008. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le penalita' stabilite per il contrabbando dall'art. 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, sono modificate come segue:
tolto: a) nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del suddetto articolo il responsabile del reato e' punito con la multa da lire 1250 a lire 25.000;
tolto: b) nei casi di cui ai numeri 3 e 4 il responsabile del reato e' punito con la multa da lire 1250 a lire 12.500;
tolto: c) nei casi di cui al n. 5 il responsabile del reato e' punito con la multa da lire 750 a lire 2500. Per tutti i suddetti casi e' dovuta, inoltre, la sopratassa pari all'importo dei diritti fissi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, per ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietrina focaia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-08-20;700~art1 · fonte del testo