La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, con l'art. 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, con l'art. 6 del regio decreto - legge 16 dicembre 1923, n. 3249, e con l'art 4, lettera h), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati dall'art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, e' fissata, per ogni tonnellata metrica di merci sbarcate ed imbarcate nella misura seguente: 1. - Merci sbarcate.

  • A)Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue: lire 15 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione; lire 25 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa; lire 70 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffe'; colofonia e resine; droghe e coloniali, glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti, paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo, the e trementina; lire 35 per le altre merci non indicate nelle categorie sopraindicate.
  • B)Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono ridotte rispettivamente a lire 10, 20, 60 e 30. 2. - Merci imbarcate.
  • A)Per quelli fra i sopraindicati porti il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sui superiore a 5.000.000 di tonnellate annue: lire 10 quando si tratti di sabbia, ghiaia, pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione; lire 35 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffe'; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio gomma in genere; macchine e veicoli: oli minerali in fusti; paraffina; prodotti alimentari in conserva tabacco; tamarindo; the e trementina; lire 15 per tutte le altre merci.
  • B)Per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono rispettivamente ridotte a lire 6, 35 e 9. 3. - Merci in transito. Le merci in transito provenienti o dirette a paesi esteri pagheranno sia all'imbarco che allo sbarco: lire 1.5 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa; lire 30 per tutte le altre merci. 4. - Restano invariate le misure delle tasse stabilite con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, per i fosfati, nitrati e cereali, sbarcati, imbarcati o in transito.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-27;198~art2 · fonte del testo