Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390, modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1796, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come per i porti di cui al precedente art. 2 aventi un movimento complessivo annuo inferiore ai 5.000.000 di tonnellate. Per il porto di Ravenna la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come al comma precedente.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;198~art3 · fonte del testo