La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera a) dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, e, per il porto di Napoli, con l'art. 4 lettera c) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, resta fissata nella misura di lire 20.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;198~art5 · fonte del testo