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[1]Incorre nella perdita del grado l'ufficiale di complemento che sia dalla Commissione ordinaria di avanzamento giudicato non idoneo agli uffici del grado.
[2]L'ufficiale di complemento proveniente dalle altre Forze armate e nominato in base al testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, qualora per qualsiasi motivo sia esonerato per tre volte da richiami disposti dall'Amministrazione M. M., e' restituito alla Forza armata di provenienza col grado ed anzianita' in essa posseduto.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010
