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Sono istituiti i seguenti ruoli per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale:
- a)ruolo degli ufficiali del Genio navale;
- b)ruolo degli ufficiali del Genio navale D.M. (direzione macchine). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1952, n. 2386
1La L. 18 dicembre 1952, n. 2386 ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale con l'articolo 2, lettera b), della legge 23 maggio 1940, n. 649, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2. A parita' di anzianita' assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera a)". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010
