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Sono istituiti i seguenti ruoli per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale:

  • a)ruolo degli ufficiali del Genio navale;
  • b)ruolo degli ufficiali del Genio navale D.M. (direzione macchine). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1952, n. 2386

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La L. 18 dicembre 1952, n. 2386 ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale con l'articolo 2, lettera b), della legge 23 maggio 1940, n. 649, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2. A parita' di anzianita' assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera a)". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 14 gennaio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 1952, n. 2386

    La L. 18 dicembre 1952, n. 2386 ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale con l'articolo 2, lettera b), della legge 23 maggio 1940, n. 649, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2. A parita' di anzianita' assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera a)". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-23;649~art2 · fonte del testo