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Sono inscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo del Genio navale coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono far parte di detti ruoli. E' fatta eccezione soltanto per gli ufficiali di cui alla lettera b) del seguente articolo 4.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010
