Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono inscritti nei ruoli degli ufficiali del Genio navale delle categorie in congedo D.M.:
- a)gli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine attualmente in ruolo;
- b)gli ufficiali subalterni del Genio navale che cessano dal servizio permanente effettivo prima del conseguimento della laurea in ingegneria;
- c)coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine.
[2]Gli ufficiali di cui alla lettera b) del precedente comma qualora conseguano la laurea in ingegneria possono, a loro domanda e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, essere trasferiti nei ruoli previsti dall'articolo 3.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010
