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[1]Sono inscritti nei ruoli degli ufficiali del Genio navale delle categorie in congedo D.M.:

  • a)gli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine attualmente in ruolo;
  • b)gli ufficiali subalterni del Genio navale che cessano dal servizio permanente effettivo prima del conseguimento della laurea in ingegneria;
  • c)coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine.

[2]Gli ufficiali di cui alla lettera b) del precedente comma qualora conseguano la laurea in ingegneria possono, a loro domanda e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, essere trasferiti nei ruoli previsti dall'articolo 3.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-23;649~art4 · fonte del testo