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La provenienza dai corsi teorico-pratici ai quali, in base all'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono chiamati a prender parte i diplomati nautici - sezione macchinisti e sezione costruttori - fa conseguire la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente del Genio navale di complemento D. M. anziche' la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente per la direzione delle macchine di complemento.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010
