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Nel 2° comma degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono soppresse, rispettivamente, le parole: « eccetto che nel C.R.E.M. » e quelle: « salva per gli ufficiali del C.R.E.M. l'eccezione di cui al precedente articolo 3 ».
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010
