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[1]Nel testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, dopo l'art. 15 e' aggiunto il seguente:

[2]Art. 15-bis. - Ufficiali del C.R.E.M. di complemento.

[3]«Possono concorrere alla nomina a capitano od a tenente del C.R.E.M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo che siano in possesso di una laurea non prevista nei precedenti articoli 8 a 15 ed abbiano rispettivamente, almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale.

[4]«Possono concorrere alla nomina a sottotenente del C.R.E.M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo che siano almeno in possesso di un diploma di scuola media superiore non previsto nei precedenti articoli 8 a 15.

[5]«Le nomine previste dai precedenti comma possono essere conferite per la categoria che sara' stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Regia marina ed alla professione esercitata nella vita civile».

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-23;649~art8 · fonte del testo