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[1]Nell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono apportate le seguenti varianti:

[2]1ª variante: Nel 2° comma dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

[3]«h) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito, fin dalla data d'iscrizione nei ruoli, il diploma rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purche' contino non meno di 15 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali».

[4]2ª variante: Nel 3° comma dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

[5]«e) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito il diploma, fin dalla data dell'iscrizione nei ruoli, rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purche' contino almeno otto anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali».

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-23;649~art9 · fonte del testo