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[1]L'art. 1 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]«E' istituito un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti ai Corpi dello Stato Maggiore e per la direzione delle macchine.

[3]«Nel ruolo predetto possono essere iscritti a domanda gli ufficiali di complemento dei Corpi dello Stato Maggiore e per la direzione delle macchine, che abbiano compiuto la ferma di leva o quella volontaria».

Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1180~art1 · fonte del testo