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[1]Gli organici degli ufficiali di complemento del Ruolo speciale appartenenti ai Corpi dello Stato Maggiore e per la direzione delle macchine, nel limite massimo stabilito dal precedente art. 2, saranno raggiunti entro il 1941 con la seguente gradualita':
[2]Capitani di corvetta: 5 posti nel 1939; 10 posti nel 1940; 10 posti nel 1941.
[3]Tenenti di vascello: 20 posti nel 1939; 20 posti nel 1940; 10 posti nel 1941.
[4]Sottotenenti di vascello e guardiamarina: 20 poeti nel 1939; 20 posti nel 1940; 10 posti nel 1941.
[5]Maggiori per la direzione delle macchine: 3 posti nel 1939; 6 posti nel 1940; 6 posti nel 1941.
[6]Capitani per la direzione delle macchine: 10 posti nel 1939; 10 posti nel 1940; 10 posti nel 1941.
[7]Tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine: 15 posti nel 1939; 15 posti nel 1940; 10 posti nel 1941. Corrispondentemente agli aumenti organici di cui al presente articolo, saranno lasciati scoperti per ciascun ruolo e grado, altrettanti posti nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dello Stato Maggiore e del Genio Navale.
Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
