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[1]La lettera a) dell'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII n. 1098, e' cosi modificata:
[2]«a) al compimento del 46° anno di eta', se capitani di corvetta o maggiori per la direzione delle macchine o al compimento del 42° anno di eta' se ufficiali inferiori».
Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
