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[1]All'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, che ha sostituito gli articoli 4 ed 8 della legge 6 giugno 1935-XIII, numero 1098, sono apportate le seguenti varianti:
- 1)nel 2° comma dopo le partile: «ed a scelta assoluta», sono aggiunte le seguenti: «per i tenenti di vascello e capitani per la direzione delle macchine, nonche'»;
- 2)nel 3° comma dopo la parola: «imbarco» seno aggiunte le seguenti: «e di comando»;
- 3)sempre nel 3° comma dopo «Tenenti per la direzione macchine» sono aggiunte le parole seguenti: «nonche' di anni otto per i tenenti di vascello ed i capitani per la direzione delle macchine»;
- 4)nel 4° comma, alle parole: «per aver compiuto il 42° anno di eta'», sono sostituite le seguenti: «per aver raggiunto i limiti di eta'».
[2]Inoltre, alla fine dello stesso comma, sono aggiunte le parole seguenti: «nonche' il disposto del precedente art. 91. Tale promozione e' disposta con riserva nei riguardi dei pari grado di complemento del proprio corpo piu' anziani, non ancora promossi».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
