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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]Il testo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, modificato col decreto-legge Luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1325, e' modificato come segue: «Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti nell'albo professionale possono essere concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia. «Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, e siano iscritti nell'albo professionale, possono esser concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia. «Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che risiedano all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva o principale, abituale e retribuita, possono essere concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e alla famiglia la riduzione a meta' prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per effettuare un viaggio in Italia. «Il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di accordare in via eccezionale ai giornalisti di cui al primo comma, che abbiano gia' utilizzati i ventiquattro biglietti ivi indicati, un numero di biglietti di sola andata non superiore a otto, con la stessa riduzione del settanta per cento in quanto la richiesta sia giustificata. «Il regolamento determinera' le norme per le concessioni di cui al presente articolo». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a San Rossore, addi' 9 aprile 1931 - Anno IX

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Ciano.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 4 maggio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-09;406~art1 · fonte del testo