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[1]Gli articoli 85-bis e 99-bis del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina approvato col Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono abrogati.
[2]Restano fermi i conferimenti di rango concessi, in applicazione degli articoli sopra citati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 10 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
