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Per la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i capitani di vascello, i capitani di fregata ed i capitani di corvetta, nonche' gli ufficiali del genio navale e di grado corrispondente, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del 1° comma dell'art. 66 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, oppure per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alla lettera c) dello stesso 1° comma dell'art. 66, sono considerati definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo.

Testo in vigore dal 10 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-31;320~art3 · fonte del testo