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All'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e' aggiunto il seguente comma: «Il riconoscimento di cui al comma precedente non potra' essere decretato:

  • a)se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli articoli 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20.000;
  • b)se la stazione non possegga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport) e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacita' di 300 letti;
  • c)se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;
  • d)se, nel caso di stazioni di cura d'acque, gli stabilimenti relativi all'utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta».

Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;321~art1 · fonte del testo