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[1]All'art. 8 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e' sostituito il seguente:
[2]«L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno o turismo e' persona distinta dal Comune.
[3]«Essa e' amministrata da un Comitato composto:
[4]1° di un presidente nominato dal prefetto della Provincia;
[5]2° di un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e di altro del Touring Club italiano;
[6]3° di due membri, uno ingegnere e' l'altro medico, designati dal Consiglio provinciale di sanita';
[7]4° di un rappresentante del commercio, di un rappresentante degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul Comune, sede della stazione di cura, soggiorno o turismo;
[8]5° di un rappresentante del podesta'.
[9]«Qualora la stazione comprenda piu' Comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun Comune.
[10]«Quando i Comuni appartengano a Provincie diverse il presidente del Comitato e' nominato dal Ministro per l'interno. Allo stesso Ministro, udito rispettivamente il Consiglio superiore della sanita' pubblica, la Confederazione nazionale del commercio e la Confederazione generale dell'industria, e' deferita la nomina dei componenti di cui ai numeri 3 e 4.
[11]«I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
[12]«Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato».
Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
