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[1]Per le stazioni di cura, soggiorno o turismo, la cui circoscrizione comprende territori di Comuni appartenenti a provincie diverse, le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa ed al prefetto, a norma degli articoli 181 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, 12, 13 e 19 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, nonche' l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni anzidette, sono devolute al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa della provincia che sara' designata dal Ministro per l'interno con proprio decreto, tenendo conto sia della maggiore vicinanza dei rispettivi capoluoghi al centro delle stazioni predette, sia del maggior interesse.
[2]Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, si applicano anche ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo suindicate.
Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
