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[1]Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e' obbligatoria la denunzia al Comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunzie alle disposizioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, e del R. decreto 25 aprile 1932, n. 406.

[2]I conduttori di alberghi, pensioni e locande, nonche' coloro che gestiscono alloggi per i forestieri, debbono comunicare al Comitato locale, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica.

[3]Nei Comuni dispensati, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dalla costituzione della azienda separata, le denuncie debbono essere presentate al podesta'.

[4]I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

[5]E' ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal prefetto, sentito il Comitato locale, e, nei casi di cui al 2° capoverso, il podesta', entro i limiti dell'ammenda sopra stabiliti.

[6]Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione, ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione, nel termine fissato dal prefetto, gli atti sono inviati all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.

Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;321~art8 · fonte del testo