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[1]Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e' obbligatoria la denunzia al Comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunzie alle disposizioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, e del R. decreto 25 aprile 1932, n. 406.
[2]I conduttori di alberghi, pensioni e locande, nonche' coloro che gestiscono alloggi per i forestieri, debbono comunicare al Comitato locale, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica.
[3]Nei Comuni dispensati, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dalla costituzione della azienda separata, le denuncie debbono essere presentate al podesta'.
[4]I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.
[5]E' ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal prefetto, sentito il Comitato locale, e, nei casi di cui al 2° capoverso, il podesta', entro i limiti dell'ammenda sopra stabiliti.
[6]Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione, ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione, nel termine fissato dal prefetto, gli atti sono inviati all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.
Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
