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[1]Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
