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[1]Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Jung.

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;321~art9 · fonte del testo