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Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati. Il Ministro per l'interno, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili. Il decreto che approva la graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art14 · fonte del testo