Art. 14 — Formazione e pubblicazione della graduatoria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1972 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)).
Testo in vigore dal 12 dicembre 1972 al 6 maggio 1998
