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Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)).

Testo in vigore dal 12 dicembre 1972 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1972

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972. 40 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati. tolto: Il Ministro per l'interno, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili. Il decreto che approva la graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art14 · fonte del testo