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[1]Nomina a segretario provinciale generale di 1ª classe.

[2]I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

  • a)i segretari provinciali generali di 1ª classe;
  • b)i segretari provinciali generali di 2ª classe, che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;
  • c)i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1ª classe. I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe delle Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
  • a)i segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;
  • b)i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera a);
  • c)i vice segretari comunali e provinciali di cui al secondo comma dell'articolo 21. br;

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1969

    Questione infondata
    28 marzo 1969

    Le disposizioni degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, circa i bandi di concorso nazionali e la nomina, in seguito ad essi, dei segretari generali provinciali di prima classe, conferiscono in materia al ministro per l'interno e quindi allo Stato, dei poteri non discrezionali ma vincolati anche nel contenuto. Di fronte alla omissione dei relativi atti o alla loro illegittimità, l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo interesse alla copertura del posto, può esperire i normali rimedi giurisdizionali. Ne' il bando di concorso ne' il decreto ministeriale di nomina del vincitore a segretario provinciale, regolati dalle suddette disposizioni, sono incompatibili, in astratto, con un sistema nel quale, una volta intervenuta la nomina del segretario generale della provincia da parte della competente autorità statale, il conseguente rapporto di impiego venga a costituirsi con l'amministrazione locale. Pertanto ne' gli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, ne', a maggior ragione, l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle amministrazioni provinciali, di procedere alla nomina del segretario per concorso interno o per promozione) portano offesa al principio di autonomia delle amministrazioni provinciali.

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 23 Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali · Art. 46 Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art23 · fonte su Normattiva