Art. 28 — Trasferimento d'ufficio
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I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, con provvedimento motivato, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate. Nella scelta della nuova sede, il Ministro per l'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonche' del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate. I trasferimenti d'ufficio ad altro Comune della stessa classe dei segretari comunali di 1ª e 2ª classe e dei segretari capi di 2ª classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della Provincia e dal Ministro per l'interno da una Provincia all'altra. I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro per l'interno.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972
