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I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, con provvedimento motivato, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate. Nella scelta della nuova sede, il Ministro per l'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonche' del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749))

Testo in vigore dal 12 dicembre 1972 al 6 maggio 1998

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