Art. 34 — Stipendi
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Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonche' agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai dipendenti civili dello Stato. Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili e' applicata ai segretari comunali e provinciali. Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale. Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del Comune o della Provincia ove il segretario presta servizio in qualita' di titolare, salvo il disposto dell'articolo 39, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari. Ai segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo puo' essere assegnato, con provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto. Ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, puo' essere assegnato, con provvedimento del prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto. Ai segretari dei consorzi, la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei Comuni consorziati, spetta una indennita' mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai segretari dei consorzi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei Comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni. Gli stipendi, assegni ed indennita' spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale Carico, rispettivamente dei Comuni e delle Province.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968
