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Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonche' agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai dipendenti civili dello Stato. Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili e' applicata ai segretari comunali e provinciali. Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale. Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del Comune o della Provincia ove il segretario presta servizio in qualita' di titolare, salvo il disposto dell'articolo 39, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1968, N. 107)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1968, N. 107)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1968, N. 107)). Gli stipendi, assegni ed indennita' spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale Carico, rispettivamente dei Comuni e delle Province.

Testo in vigore dal 21 marzo 1968 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art34 · fonte su Normattiva