Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

Art. 35 — Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta

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Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 58, segretari generali della stessa Provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art35 · fonte su Normattiva