L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonche' da un riassunto mensile che, a cura del segretario, e' fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria. Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale e' posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza. Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento e' vistato dal sindaco.

Testo vigente dal 4 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art41 · fonte su Normattiva