Art. 22

[1]Avviso d'asta

[2]L'intendente di finanza provvede alla formazione degli avvisi d'asta. L'avviso d'asta deve indicare:

  • 1)il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria;
  • 2)il presumibile ammontare annuo delle somme da riscuotere a cura dell'esattore;
  • 3)le piu' importanti condizioni del capitolato speciale, ove esista, con l'avvertenza che del testo integrale puo' essere presa visione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e la segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata;
  • 4)l'ammontare della cauzione che dovra' essere prestata dall'esattore;
  • 5)la somma pari al due per cento di quella indicata al precedente n. 2 che dovra' essere depositata a garanzia delle offerte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso la cassa comunale o provinciale;
  • 6)la misura dell'aggio di riscossione sulla quale si aprira' l'asta;
  • 7)il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgera'. La data dell'asta deve essere fissata entro un termine non inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

6

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art22 · fonte su Normattiva