Art. 22
[1]Avviso d'asta
[2]L'intendente di finanza provvede alla formazione degli avvisi d'asta. L'avviso d'asta deve indicare:
- 1)il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria;
- 2)il presumibile ammontare annuo delle somme da riscuotere a cura dell'esattore;
- 3)le piu' importanti condizioni del capitolato speciale, ove esista, con l'avvertenza che del testo integrale puo' essere presa visione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e la segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata;
- 4)l'ammontare della cauzione che dovra' essere prestata dall'esattore;
- 5)la somma pari al due per cento di quella indicata al precedente n. 2 che dovra' essere depositata a garanzia delle offerte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso la cassa comunale o provinciale;
- 6)la misura dell'aggio di riscossione sulla quale si aprira' l'asta;
- 7)il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgera'. La data dell'asta deve essere fissata entro un termine non inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva