Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Art. 40 — Provento e ripartizione dei diritti di segreteria
E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)).
Testo vigente dal 12 dicembre 1972
