E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)).

Testo vigente dal 12 dicembre 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art40 · fonte su Normattiva