Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

Art. 56 — Promozione a segretario capo di seconda classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

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I segretari comunali di 1ª classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso a posti di segretario capo di 2ª classe previsto dall'articolo 18 purche' abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art56 · fonte su Normattiva