La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:

  • 1)concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianita' nella qualifica. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;
  • 2)scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianita' nella qualifica. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1965, N. 430)). I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.

Testo vigente dal 15 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art5 · fonte su Normattiva