Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Art. 57 — Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di prima classe
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Il periodo minimo di anzianita' previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe e' ridotto a due anni per i segretari generali di 2ª classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
