Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

Art. 57 — Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di prima classe

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Il periodo minimo di anzianita' previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe e' ridotto a due anni per i segretari generali di 2ª classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art57 · fonte su Normattiva