Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 31 — Computo dell'anzianità ai fini dell'ammissione allo scrutinio
((Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio e' indetto raggiungano la prescritta anzianita' di servizio. Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera)).
Testo vigente dal 11 agosto 1967
