Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

Art. 6 — Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore

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Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica. Fino a quando il trasferimento non e' attuato, il segretario conserva transitorialmente la titolarita' della sede. Il Ministro per l'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facolta', di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'Amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale e' attribuito al Comune o alla Provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo. E' esclusa dalla facolta' di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1ª classe.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 603/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Spetta al legislatore ampia discrezionalita` nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera, purche` siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attivita` pregressa del dipendente, cosi` da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori. Di tali esigenze appare rispettosa (l'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604) la quale norma impugnata richiede, ai fini dell'attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore per mutamento di circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata o il Consiglio di amministrazione subordinando tale facolta` alla condizione che il segretario presti servizio presso il Comune o la Provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facolta` di promuovere il segretario gia` in servizio). - v. S. n. 81/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 6 Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art6 · fonte su Normattiva