Art. 6 — Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore
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Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica. Fino a quando il trasferimento non e' attuato, il segretario conserva transitorialmente la titolarita' della sede. Il Ministro per l'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facolta', di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'Amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale e' attribuito al Comune o alla Provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo. E' esclusa dalla facolta' di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1ª classe.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
