Art. 60 — Esodo volontario
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Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1ª classe. La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 e' calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1 gennaio 1961. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio, sono computati anche i periodi riscattati. Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
